Con Risposta n. 193 del 18 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di credito d’imposta DTA di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019, come sostituito dall’art. 55 del DL 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) si applica anche ai confidi.
Nonostante infatti la norma menzioni, al primo comma, espressamente le “società”, l’Agenzia ritiene che debbano rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione, per motivi di ordine logico e sistematico, anche gli enti commerciali, in quanto equiparati, ai fini fiscali, alle società di capitali (articolo 81 del TUIR).
Di conseguenza, tra i soggetti passivi IRES destinatari dell’agevolazione in argomento devono annoverarsi anche i confidi.