Con Provvedimento del 28 settembre 2015, Prot. 2015/122544, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e definito i termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Sul punto si ricorda che l’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito a decorrere dal periodo d’imposta 2015 un credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 (cfr. contenuti correlati), disciplina le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti al fine di beneficiare del credito d’imposta.
Al fine di assicurare ai richiedenti il tempo necessario per avere a disposizione i dati da indicare domanda di prenotazione delle risorse e tenuto conto della decorrenza degli stanziamenti dal 2016, i termini di presentazione delle istanze sono stati fissati, a decorrere dall’anno 2016, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.