Con sentenza del 18 luglio 2012, n. 1634, il Tribunale di Verona ha affrontato il tema del credito al consumo, affermando i seguenti principi di diritto.
Il contratto di credito al consumo, pur caratterizzandosi per la presenza di una clausola di destinazione nel contratto di finanziamento, non è riconducibile alla diversa categoria del mutuo di scopo, ma si inserisce in un’autonoma categoria di collegamento negoziale necessario (con il contratto finanziato), di derivazione legale.
Il consumatore, il quale faccia valere vizi genetici o funzionali del contratto finanziato, può chiedere l’estensione della pronuncia di nullità, annullamento o caducazione anche al contratto di finanziamento.