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Credito d’imposta transizione 4.0: i modelli di certificazione MIMIT

7 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con Decreto direttoriale del 5 giugno 2024, il MIMIT ha approvato  i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica (transizione 4.0).

Il Decreto è stato adottato in attuazione del comma 198 dell’art.1 della l. 160/2019, che ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

In particolare:

  • Il comma 200 del predetto art. 1, considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, demandando al Ministro dello sviluppo economico (oggi MIMIT) il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
  • Il comma 201 del citato art. 1 considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ovvero un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi; con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
  • Il comma 202 dello stesso art. 1 considera attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari; con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d’imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati.

L’art. 3, comma 5, secondo periodo, del D.P.C.M del 15 settembre 2023, infine, ha previsto che possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici, come quelli allegati al decreto pubblicato.

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