Con la Risposta n. 221/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un bene strumentale può essere considerato “nuovo” ai fini del Credito d’imposta Transizione 4.0 solo se non è stato oggetto di utilizzo a diverso titolo da parte del soggetto acquirente.
Il Credito d’imposta Transizione 4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, Legge n. 160/2019) e aggiornato dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1051 e ss., Legge n. 178/2020), sostiene le imprese italiane che investono in tecnologia e innovazione digitale – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 – consentendo loro di recuperare parte dei costi per l’acquisto di beni tecnologici, come macchinari e software, mediante l’attribuzione di un credito d’imposta.
Il beneficio, fruibile tramite compensazione, si applica su beni che devono essere “nuovi” e che figurino nell’allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).
La questione nasce dalla richiesta di un’impresa che aveva ottenuto in comodato d’uso gratuito, con obbligo di acquisto a termine, un macchinario da una società collegata, acquistandolo poi definitivamente dopo oltre due anni di utilizzo.
L’Agenzia ha escluso il beneficio, ritenendo che il prolungato utilizzo in comodato, unito all’obbligo di acquisto, impedisse di considerare il bene come “nuovo” al momento dell’acquisto definitivo.
La ratio del Credito d’imposta Transizione 4.0 è infatti incentivare l’acquisto di beni strumentali che siano effettivamente “nuovi” e subito destinati a innovazione e digitalizzazione, senza un precedente impiego stabile.
L’Agenzia ha fatto riferimento alla prassi (Risposta n. 63/2022), in cui aveva ammesso l’agevolazione per un bene concesso in comodato breve e senza obbligo di acquisto, qualificandolo come un “periodo di prova”.
Tale comodato era stato considerato compatibile con la “novità” del bene, poiché non comportava vincoli definitivi per l’acquirente.
Nel caso in esame, invece, la concessione in comodato pluriennale con obbligo di acquisto dimostra, secondo l’Agenzia, un utilizzo incompatibile con il requisito di “novità” richiesto per il credito d’imposta.