Con la Sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Catanzaro ha escluso la natura di mutuo “di scopo” dei contratti di mutuo stipulati ai sensi dell’art. 38 TUB, la cui causa è l’erogazione di somme in favore del mutuatario, controbilanciata dall’acquisizione dell’istituto di credito di ipoteca a garanzia della restituzione del capitale mutuato (Cass. sentenza n. 4797/2012; n. 1369/2016).
Nel caso di specie, dal testo contrattuale non risultava alcuna destinazione delle somme erogate ad uno specifico scopo né che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito rispondessero ad uno specifico e diretto interesse anche del mutuante (cfr. Cass. sentenza n. 24699/2017).
In particolare, la sentenza conferma che il mutuo erogato ex art. 38 T.U.B., che ha la sua causa nella erogazione stessa delle somme, non costituisce mutuo “di scopo” e che, affinché sia configurabile un mutuo “di scopo”, la destinazione delle somme ad una determinata finalità deve rispondere anche ad un interesse del mutuante.