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Giurisprudenza

Credito immobiliare ai consumatori: la Corte UE sul rimborso per estinzione anticipata

9 Febbraio 2023

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 09 febbraio 2023, C-555/21 – Pres. Jürimäe, Rel. Safjan

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, successivamente alla sentenza C-383/18 sul credito al consumo (Lexitor), la Corte di Giustizia europea si è espressa in merito al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17 (MCD).

Il caso di specie

In particolare, nel caso di specie, veniva contestata una clausola del contratto di credito immobiliare ai consumatori (prevista da una banca tedesca), che prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso proporzionale degli interessi nonché dei costi dipendenti dalla durata del credito, ma, viceversa, non prevedeva un rimborso, nemmeno proporzionale, delle spese di gestione indipendenti dalla durata del credito.

Sul punto, la ricorrente riteneva che, in base alla Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD), anche le spese indipendenti dalla durata del credito sarebbero dovute essere ridotte proporzionalmente.

Tale Direttiva prevede l’obbligo di assicurare che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, abbia il diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del credito relativamente agli interessi e ai costi dovuti per la restante durata del contratto.

La Corte suprema austriaca ha interrogato sul punto la Corte di giustizia europea, chiedendo se una normativa nazionale che preveda il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare ai consumatori esclusivamente per interessi e costi che dipendano dalla sua durata, sia in contrasto con la Direttiva in oggetto.

La pronuncia della Corte sul rimborso per l’estinzione anticipata del credito immobiliare ai consumatori

Sul punto, la Corte Ue ha stabilito che la Direttiva non osta all’applicazione di una tale normativa, infatti, nel caso di rimborso anticipato, non sono previsti anche i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.

Tuttavia, a tutela dei consumatori contro eventuali comportamenti abusivi, dev’essere assicurato a livello nazionale, che i costi indipendenti dalla durata del contratto non rappresentino una remunerazione del creditore per l’uso momentaneo del capitale o per prestazioni che devono ancora essere fornite al consumatore.

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