Con risposta n.8/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai contributi, sotto forma di credito d’imposta, per far fronte all’aumento dei costi in ambito energetico per le imprese energivore e gasivore.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta in oggetto:
- è utilizzabile solamente in compensazione;
- non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex art. 17 del DLgs n. 241/1997;
- dev’essere comunicato all’Agenzia delle entrate il quantum del credito, maturato nel 2022, nel caso di utilizzo dopo il 16 marzo 2023;
- nel caso in cui non venga utilizzato entro il 30 giugno non dà luogo a rimborso, sia diretto che indiretto.
Chiariti i limiti di utilizzo del credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle modalità di calcolo dei versamenti di acconti e saldi d’imposta.
Il calcolo dell’acconto è realizzato secondo il “metodo storico” sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, senza prendere in considerazione detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui i soggetti dichiaranti ritengano di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente potranno ricorrere al “metodo previsionale” considerando i redditi che ipotizzano di realizzare nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
In nessun caso, conclude l’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’acconto, nel caso in cui ecceda quanto dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023.