L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22 settembre 2011, n. 94/E, ha chiarito che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (previsto dalle disposizioni contenute nel D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10), al ricorrere dei requisiti previsti, può essere utilizzato da tutti i soggetti Ires (il cui bilancio è però approvato da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente), quindi anche da soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari.