La Suprema Corte (Pres. Di Palma, Rel. Bisogni), con due sentenze sorelle, si è pronunciata sulla prededucibilità di crediti professionali derivanti da attività svolte a favore di una società in crisi – a titolo di assistenza e consulenza – nella fase di concordato preventivo, stabilendo che, ove sussista l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa creditoria, tali crediti devono essere soddisfatti in prededuzione poiché sorti, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., in funzione della procedura concorsuale.
Nei casi di specie, i ricorsi per cassazione promossi da due professionisti, a seguito del rigetto delle loro domande di ammissione allo stato passivo, si fondavano su vari motivi, tra cui, in particolare, la violazione o falsa applicazione di numerose norme di legge. I giudici di legittimità hanno accolto le domande dei ricorrenti, cassando con rinvio le decisioni impugnate. Per orientamento consolidato della Corte, infatti, accertato ex art. 111 bis l. fall. il nesso di occasionalità/funzionalità della prestazione rispetto alla procedura[1] (anche nell’ottica dei vantaggi per l’accrescimento dell’attivo o la salvaguardia della sua integrità), bisogna affermare, senza dubbio, la prededucibilità del credito professionale ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall.(«norma generale applicabile a tutte le procedure concorsuali»)[2]. Tale interpretazione è corroborata essenzialmente da tre fattori: 1) l’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, comma 3, lett. g), l. fall.; 2) l’abrogazione dell’art. 182 quater, comma 4, l. fall. che riconosceva la prededuzione – ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo – al solo credito del professionista attestatore; 3) l’interpretazione autentica dell’art. 111, comma 2, l. fall. fornita dall’art. 11, comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145,(convertito con modificazioni) che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo con riserva (art. 161, comma 6, l. fall.).
[1] Ad avviso di Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907, in questa Rivista (cfr. contenuti correlati), con massima di P. Spolaore, la presunzione di funzionalità del credito professionale alla procedura concorsuale può essere superata soltanto dalla prova concreta della dannosità della prestazione per i creditori.
[2] Secondo il Tribunale di Lucca, 30 ottobre 2015, in questa Rivista (cfr. contenuti correlati), con massima di P. Spolaore, la prededucibilità deve essere negata se «il professionista assiste il debitore nella presentazione di una proposta priva di fattibilità giuridica (nella misura in cui non rispetta l’art. 160, comma 2, ultima frase) o materiale, in quanto non approvata dai creditori e il tribunale – al momento della verifica del passivo – condivida detta valutazione»; parzialmente contrario parrebbe l’orientamento della Suprema Corte (sez. VI, 4 novembre 2015, n. 22450, in questa Rivista (cfr. contenuti correlati), con massima di P. Spolaore), secondo cui la mancata approvazione di un concordato preventivo ammesso non osta al riconoscimento della prededucibilità del credito professionale.