Attesa la necessità, per il riconoscimento della prededuzione al credito del professionista, dell’utilità per i creditori dell’attività svolta da quest’ultimo, il trattamento prededucibile va negato qualora il professionista assista il debitore nella presentazione di una proposta priva di fattibilità giuridica (nella misura in cui non rispetta l’art. 160, comma 2°, ultima frase) o materiale, in quanto non approvata dai creditori e il tribunale – al momento della verifica del passivo – condivida detta valutazione.