Alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione di cui alla pronuncia n. 5341/2019, «al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare».
L’istituto di credito in favore del quale era stata rilasciata una ipoteca da parte del socio della Sas fallita su un immobile successivamente trasferito alla moglie in forza di un trust, era stato ammesso sì al passivo fallimentare, ma al grado chirografario in seguito a opposizione allo stato passivo.
La banca col ricorso per Cassazione ha chiesto di essere ammessa al rango ipotecario, differendo in sede di riparto la verifica della sussistenza del bene su cui il privilegio è fondato, così come illustrato dalle Sez Unite nella sent. n. 16060/2001.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, precisa come la necessaria indicazione del bene su cui il creditore intende far valere la prelazione ai sensi dell’art. 93 LF, in seguito alla riforma del D.Lgs. 5/2006, vada intesa nell’ottica di una indicazione da parte del creditore delle ragioni di una potenziale acquisibilità del bene alla procedura, previa descrizione dello stesso. Infatti, l’effettivo dispiegarsi della prelazione avverrà solo in sede di riparto, subordinatamente all’effettiva successiva acquisizione del bene all’attivo fallimentare.