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Criptovalute: parere ESMA sulle imprese con sedi di esecuzione extra UE

1 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi un parere per affrontare i rischi presentati dalle imprese globali di criptovalute che chiedono l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento sui mercati degli asset crittografici (MiCAR), per una parte delle loro attività (ovvero l’intermediazione di criptovalute) mantenendo una parte sostanziale delle loro attività di gruppo (sedi di esecuzione infragruppo), al di fuori dell’ambito di regolamentazione dell’Unione europea.

ESMA riconosce i rischi associati alle strutture complesse delle società globali di criptovalute in cui le sedi di esecuzione non rientrano nell’ambito di applicazione del MiCAR: tali strutture possono includere il coinvolgimento di un broker autorizzato dall’UE che instrada effettivamente gli ordini a una sede di esecuzione infragruppo con sede al di fuori dell’UE, portando potenzialmente a una riduzione della protezione dei consumatori e a una disparità di condizioni con le sedi di esecuzione autorizzate dall’UE.

Considerando questi rischi, ESMA raccomanda alle autorità nazionali competenti (ANC) di essere vigili durante il processo di autorizzazione e di valutare le strutture aziendali delle imprese globali, per garantire che non eludano gli obblighi stabiliti nel Regolamento, per proteggere i consumatori e assicurare un funzionamento trasparente e ordinato dei mercati delle criptovalute.

Il parere richiede una valutazione caso per caso, delineando i requisiti specifici che dovrebbero essere soddisfatti per quanto riguarda:

  • l’esecuzione alle condizioni migliori (best execution)
  • i conflitti di interesse
  • l’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei clienti
  • l’obbligo relativo alla custodia e all’amministrazione di cripto-asset per conto dei clienti.
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