Con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022 (Presidente Diotallevi, Relatore Coscioni), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che le criptovalute sono prodotti finanziari.
Le criptovalute, infatti, posseggono i caratteri propri dell’investimento finanziario, ovvero si caratterizzano:
- per l’impiego di capitali,
- per l’aspettativa di rendimento,
- per il rischio direttamente collegato all’impiego di capitali.
Infatti, nel caso esaminato dalla Corte, gli acquirenti delle criptovalute:
- avevano investito capitali
- al fine di ottenere un rendimento, costituito dalla corresponsione di altre monete virtuali che avrebbero permesso la partecipazione alla piattaforma, dal valore variabile a seconda del momento dell’acquisto e che avrebbe acquistato maggior valore se il progetto relativo alla piattaforma avesse avuto successo;
- assumevano di per sé un rischio correlato all’investimento del capitale.
Tale impostazione conferma quella tenuta dalla sentenza del Tribunale di Verona nella sentenza del 24 gennaio 2017.
A fronte della qualifica delle criptovalute quali prodotti finanziari, ne consegue l’applicabilità del regime di offerta al pubblico disciplinato dagli articoli 94 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).