Il Tribunale di Forlì, nell’ambito di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevede che i prelievi derivanti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, previa verifica dell’opponibilità (data certa e notifica anteriore alla procedura), restano opponibili alla procedura nei limiti del triennio ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 2918 c.c. come avviene nella procedura fallimentare.
Con questa decisione il Tribunale conferma il principio già più volte enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui “al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell’art. 2914, comma 1, numero 2), c.c. – secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento – opera anche in caso di fallimento del creditore cedente” (Cass. 7.5.2014, n. 9831).
Difatti, ai sensi dell’art. 2914, n. 2, c.c. le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento ed ai sensi dell’art. 2918 c.c., le cessioni non ancora scadute per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.
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