Con la decisione in esame, il Tribunale si sofferma sull’interpretazione dell’art. 12-bis della legge n. 3/2012, che disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore.
Più nello specifico, la proposta del consumatore, che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, deve essere omologata dal tribunale, salvo che quest’ultimo riscontri che il consumatore abbia (i) assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o (ii) colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Il giudice è quindi chiamato a valutare, tra l’altro, se il sovraindebitamento del consumatore è stato o meno colpevole e, quindi, se il debitore è meritevole all’omologazione del piano.
Tuttavia, secondo il Tribunale, non rileva soltanto il comportamento del consumatore, ma anche quello tenuto dai soggetti finanziatori.
Infatti, come noto, l’art. 124-bis del D. Lgs. n. 385/1993 (“TUB”) richiede ai soggetti finanziatori di valutare il merito creditizio del debitore, prima della conclusione del contratto di credito, sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
È quindi onere del finanziatore vagliare la posizione finanziaria del debitore non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Alla luce di tale obbligo, secondo il Tribunale, “la valutazione positiva del merito creditizio da parte degli istituti di credito è un elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore” e, quindi, all’omologazione del piano.
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