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Giurisprudenza

Sui criteri di identificazione del garante nella categoria di “consumatore”

21 Gennaio 2020

Dott.ssa Lucrezia Cipriani, Tirocinante presso la Corte di Cassazione

Cassazione Civile, Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, con sentenza n. 742/2020, si è pronunciata in tema di criteri di identificazione del garante nella categoria di “consumatore”. Accogliendo il ricorso proposto da una banca di credito cooperativo avverso la sentenza n. 592/2018 del Tribunale di Fermo, gli Ermellini hanno affermato che la persona fisica, che presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto «professionale», non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore; ribaltando, così, l’orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827).

Il caso di specie nasce dall’accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Fermo, sollevata – in via di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da una banca – da un mutuatario e dal fideiussore omnibus. In particolare, il Tribunale aveva sostenuto la tesi secondo cui nel caso in cui una fideiussione “accede” a contratti bancari, la qualità (di consumatore o meno) del debitore principale attrae inevitabilmente quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del foro competente. Pertanto, «agendo (la parte mutuataria) nell’ambito della sua attività professionale», la procedura monitoria doveva essere incardinata nel foro nella cui giurisdizione aveva sede la Banca, secondo quanto previsto dalla rispettiva clausola contrattuale.

Distanziandosi da tale linea di pensiero e ribadendo l’orientamento della Corte di Giustizia (causa c – 74/15 del 19 novembre 2015; causa c – 534/15 del 14 settembre 2016), la Suprema Corte ha precisato che l’accessorietà fideiussoria non può incidere sulla qualificazione dell’attività (professionale o meno) dei contraenti, in quanto il terzo garante non è mero “replicante” o “duplicato” del debitore principale. Tale tratto (i.e. l’accessorietà) non può dunque incidere sul piano dell’applicazione della normativa di protezione consumeristica, ma deve ritenersi confinato nell’ambito della struttura disciplinare dell’impegno e dell’obbligazione assunti dal garante.

Esclusa la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fideiussore, il criterio per valutare se il fideiussore è identificato nella categoria dei consumatori consiste nel verificare se la fideiussione rientra nell’ambito di «attività estranee» e non strettamente funzionali all’esercizio della professione specificamente ed eventualmente svolta dal garante stesso. Soluzione che corrisponde, in fin dei conti, al criterio generale previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a) cod. consumo.

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