Con la sentenza numero 3402 del 13 marzo 2015 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla questione relativa ai criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori promosse dalla curatela del fallimento.
Il criterio che individua il danno nell’intero deficit fallimentare, in particolare, è ammesso in giurisprudenza solo come criterio residuale, nelle ipotesi in cui sia impossibile ricostruire le vicende sociali a causa di una condotta imputabile agli amministratori, ovvero nel caso in cui essi abbiano cagionato lo stato di insolvenza.
È invece sconosciuto alla giurisprudenza il criterio che identifica il danno nella totalità dei debiti ammessi al passivo di formazione successiva alla data della asserita perdita del capitale sociale.
Tali conclusioni sono conseguenti alla considerazione che l’ordinamento ha ancorato ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione, il quale non sussisterebbe nei due criteri richiamati.