L’ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A sull’applicazione del regime del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
In particolare, le Q&A hanno ad oggetto:
- chiarimenti in merito alla portata del divieto d’investimento prevista dall’art. 21, paragrafo 6, secondo comma, del Regolamento in oggetto, per gli investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding;
- l’individuazione delle lingue da utilizzare per l’informativa al pubblico e modalità di traduzione su richiesta;
- le modalità di commercializzazione dei progetti di crowdfunding;
- modalità di comunicazione e di marketing ina altri stati membri rispetto a quello di autorizzazione.