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Flash News

Crowdfunding: chiarimenti ESMA sui fornitori di servizi per le imprese

18 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato l’ultimo aggiornamento alle proprie Q&A sul Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (Regolamento crowdfunding).

Le nuove Q&A attengono i seguenti profili: 

  • servizi di crowdfunding e servizi MiFID, ovvero se i servizi di investimento forniti in conformità alla MiFID II possono essere forniti attraverso lo stesso sistema informativo basato su Internet
  • ambito di applicazione dell’esenzione ex art. 1, paragrafo 2, del Regolamento crowdfunding, ovvero se le offerte al pubblico di valori mobiliari effettuate dal titolare di un progetto in qualità di offerente ai sensi delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del Regolamento sul prospetto devono essere prese in considerazione nel calcolo della soglia di 5.000.000 euro applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo Regolamento
  • la possibilità per un fornitore di servizi di crowdfunding di operare o gestire una piattaforma di crowdfunding non basata su Internet
  • la possibilità per un fornitore di servizi di crowdfunding di offrire un progetto di crowdfunding ad un unico investitore
  • l’obbligo o meno per un’entità che si limita a offrire il proprio progetto attraverso un sistema informativo disponibile al pubblico su Internet di essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding
  • la possibilità per un fornitore di servizi di crowdfunding di impedire a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato di investire sulla base del risultato della simulazione della capacità di sopportare perdite
  • la possibilità per un fornitore di servizi di crowdfunding di dare pieno accesso alla sua piattaforma a un potenziale investitore non sofisticato o a un investitore non sofisticato che si rifiuta di condividere il risultato della sua simulazione per sopportare le perdite
  • la possibilità per un fornitore di servizi di crowdfunding di accettare l’investimento di un potenziale investitore non sofisticato o di un investitore non sofisticato nel caso in cui tale investitore (i) voglia investire un importo superiore a 1.000 euro o al 5% del suo patrimonio netto, ma (ii) non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 21, paragrafo 7
  • la possibilità di adempiere alla condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), relativa alla comprensione dell’investimento e dei relativi rischi da parte dell’investitore, con modalità diverse dalla valutazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento crowdfunding
  • la possibilità di utilizzare per i servizi di crowdfunding la valutazione delle conoscenze e dell’esperienza del cliente effettuata ai fini dei servizi di investimento MiFID
  • la possibilità che un soggetto legato a un fornitore di servizi di crowdfunding da un legame di controllo possa accettare o partecipare a un’offerta sulle piattaforme di crowdfunding gestite dallo stesso fornitore di servizi di crowdfunding
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