Con Comunicazione del 21 ottobre 2022 Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato dei nuovi Orientamenti rivolti agli operatori interessati alle domande di autorizzazione ad operare quali fornitori di servizi di crowdfunding.
Sul punto si ricorda come il Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding prevede un regime transitorio che consente ai soggetti, già operanti sulla base di regimi nazionali, di continuare ad operare fino al 10 novembre 2022 pur in mancanza dell’autorizzazione prevista dallo stesso Regolamento.
Tale periodo transitorio è stato prorogato dalla Commissione europea al 10 novembre 2023.
Successivamente a tale data, potranno continuare a operare in Italia solo i fornitori di servizi di crowdfunding che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.
In Italia Consob e Banca d’Italia sono state individuate quali Autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding.
Con l’attuazione piena del Regolamento crowdfunding il regime domestico sarà arricchito dalla disciplina del lending crowdfunding per le imprese, mentre sarà sostituito il framework normativo sui gestori di portali di equity crowdfunding.
Per gli operatori interessati alla domanda di autorizzazione, sarà quindi importante effettuare una corretta valutazione degli interventi necessari a garantire il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività.
In tale contesto, al fine di agevolare l’avvio del nuovo regime, Consob e Banca d’Italia sono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali con gli operatori interessati, fornendo chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione.