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Crowdfunding: ESMA pubblica una Opinion e un Advice su questioni attinenti alla normativa UE

9 Gennaio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il 18 dicembre 2014 l’ESMA ha pubblicato due documenti in relazione agli impatti che la normativa e la regolamentazione UE potrebbero avere sulle attività di crowdfunding all’interno dell’Unione.

In particolare, l’ESMA ha pubblicato:

– Una “Opinion”, indirizzata alle autorità di vigilanza nazionali (NCA) che fornisce alcuni importanti chiarimenti sul come l’attività di crowdfunding debba essere considerata alla luce del quadro regolamentare europeo. In particolare, nell’Opinion si precisa come la normativa europea sui servizi di investimento debba essere applicata alle varie piattaforme di crowdfunding, a prescindere da come esse operino sulla base di diversi modelli di business. Inoltre, si delineano dell’Opinion le principali aree di rischio sulle attività in questione che dovrebbero essere monitorate e tenute in considerazione dalle NCAs.

– Un “Advice”, indirizzato alle istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio) con cui si sottolinea come possa essere altamente consigliato di introdurre specifiche norme che consentano di derogare alle normative attualmente esistenti sui servizi e le attività finanziarie per le attività di crowdfunding. In particolare, l’attuale normativa prevede delle soglie da tenere in considerazione ai fini degli impatti della regolamentazione di cui alla Direttiva Prospetto, nonché delle specifiche norme derivanti dalla MIFID che non è chiaro se e come debbano essere applicate – in assenza di una legislazione specifica – all’operatività delle piattaforme di crowdfunding.

Sia l’Opinion che l’Advice sono stati predisposti dall’ESMA in collaborazione con l’EBA, ad esempio per quegli aspetti che concernono la regolamentazione sui servizi di pagamento che è di diretta responsabilità dell’EBA. In particolare, secondo gli approcci che ESMA e EBA hanno congiuntamente definito, l’ESMA si occuperà di tutti gli aspetti concernenti il crowdfunding secondo un approccio di “servizio di investimento”, mentre l’EBA tratterà il crowdfunding da un punto di vista legato agli aspetti connessi con attività di tipo similare ad un “finanziamento”.

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