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Attualità

Crowdfunding: le ultime modifiche al Regolamento Emittenti

23 Novembre 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, Annunziata&Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Sulla scia del processo di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”), la Consob con la Delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 (cfr. contenuti correlati) ha modificato il Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) nella parte in cui è individuata la soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo per le offerte al pubblico di prodotti finanziari.

Le modifiche apportate al Regolamento Emittenti incrementano detta soglia da 5 a 8 milioni di euro, in linea con il disposto dell’articolo 100, comma 1, lettera c), del TUF, che attribuisce alla Consob il potere di stabilire con proprio regolamento l’ammontare complessivo delle offerte pubbliche in regime esenzione.

L’Autorità, con una nota del 20 novembre 2018, ha avuto modo di precisare che tale intervento “consente di sfruttare al massimo la flessibilità prevista dal regolamento Prospetto con un positivo impatto sulla riduzione dei costi di accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese”.

Infatti, il Regolamento Prospetto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, comma 1, lettera b), dà la possibilità agli Stati membri di esentare le offerte al pubblico di titoli, il cui valore non sia superiore ad 8 milioni di euro, dall’obbligo di pubblicazione del prospetto. La Delibera in commento modifica, altresì, la soglia minima sotto la quale non può essere richiesta in nessun caso la pubblicazione del prospetto informativo, innalzata a 1 milione di euro, rispetto alla precedente soglia di 100 mila euro.

La Delibera fa seguito agli esiti della consultazione indetta nel giugno 2018 e dedicata all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Prospetto. Gli intervenuti avevano sottolineato con forza l’importanza di sfruttare appieno la possibilità lasciata dalla normativa europea di allargare il perimetro dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, soprattutto per gli emittenti di piccole dimensioni. A tale riguardo erano state sottolineate le gravi difficoltà incontrate da PMI e start-up innovative nel raccogliere capitale sul mercato italiano, in parte riconducibili agli oneri imposti agli emittenti dalla disciplina del prospetto informativo.

Per contro, come già osservato nell’ambito della consultazione, e peraltro chiarito dallo stesso Regolamento Prospetto, l’introduzione di nuove soglie non sembra tale da poter compromettere la protezione degli investitori.

Le importanti novità introdotte con la Delibera Consob n. 20686/2018 vanno peraltro lette congiuntamente alla precedente Delibera n. 20621, adottata dalla stessa Autorità lo scorso 10 ottobre 2018.

In estrema sintesi, la Consob con quest’ultimo provvedimento ha – inter alia – riformulato la definizione di “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante”, escludendo che entro detta nozione possano rientrare gli emittenti esentati dall’obbligo di redigere il prospetto informativo in sede di offerta al pubblico. In altre parole, nel testo del Regolamento Emittenti è stata inserita la precisazione che le offerte pubbliche tali da far acquisire all’emittente lo status di emittente diffuso sono solo quelle per le quali è stato pubblicato un prospetto informativo ai sensi dell’attuale disciplina del TUF (artt. 94 e 100), restando di conseguenza escluse tutte le offerte il cui valore non raggiunge la soglia minima prevista dalla Consob.

Anche in questo caso l’intervento dell’Autorità ha fatto seguito agli esiti di una consultazione pubblica, risalente al novembre 2017. Sulla base della Relazione illustrativa della consultazione, la Consob ha ritenuto fondate le preoccupazioni sollevate dagli operatori del mercato dell’equity crowdfunding, i quali temevano che una riqualificazione degli emittenti che facessero ricorso all’offerta al pubblico tramite portali on-line come emittenti titoli diffusi potesse rappresentare un forte disincentivo per gli emittenti di piccole dimensioni a ricorrere al crowdfunding.

Alla luce di quanto sopra, nella prospettiva del mercato del crowdfunding, il combinato disposto delle due Delibere citate consente oggi di ampliare l’ambito della disciplina contenuta all’art. 100-ter TUF anche alle offerte dal valore compreso entro gli 8 milioni di euro, nonché di escludere l’applicabilità del regime normativo previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico per gli emittenti che facciano ricorso a questa forma di raccolta del capitale.

Si tratta di modifiche rilevanti, che indubbiamente aprono a nuove possibilità per il mercato crowdfunding, potenzialmente in grado di incentivare una crescita delle iniziative di raccolta di capitale da parte di PMI e start-up innovative, ad oggi ancora poco diffuse in Italia. In definitiva, le nuove disposizioni del Regolamento Emittenti sono da accogliere favorevolmente, in attesa che sia emanata una regolamentazione comune a livello europeo per il crowdfunding – tutt’ora in fase di elaborazione – che consentirà agli operatori di muoversi nell’ambito di una disciplina condivisa tra gli Stati membri.

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