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Crowdfunding: l’ESMA su servizi di custodia, pagamento ed informazioni agli investitori

23 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sul regime del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Crowdfunding Service Provider – CSP).

Sono state introdotte 6 nuove Q&A, di cui alcune fornite dall’ESMA relative

  • ai servizi di custodia
  • ai servizi di pagamento 

ed altre fornite dalla Commissione europea relative

  • al tema degli agenti collegati e succursali
  • al ruolo dei fornitori dei CSP rispetto alla redazione e alle informazioni delle KIIS

Servizi di custodia

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di custodia dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti su una piattaforma di crowdfunding, ESMA ricorda come, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, Regolamento crowdfunding, la custodia di questi strumenti richiede che i fornitori europei di servizi di crowdfunding sia in possesso di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.

In alternativa, quindi, questi strumenti possono essere tenuti in custodia da un terzo in possesso di tale autorizzazione.

ESMA ricorda altresì come, ai sensi del considerando 28 del Regolamento crowdfunding, la custodia di strumenti che, in conformità con la legislazione nazionale, sono registrati solo presso il proprietario del progetto o il suo agente o sono detenuti su un conto individuale segregato che un cliente potrebbe aprire direttamente presso un depositario centrale di titoli, è considerata equivalente alla custodia delle attività da parte di depositari qualificati.

In tal caso, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, il fornitore di servizi di crowdfunding devono informare chiaramente i propri clienti sui servizi di custodia in conformità alla legislazione nazionale.

Servizi di pagamento

ESMA si afferma anzitutto sull’organizzazione da parte di un CSP della fornitura di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento crowdfunding.

Un CSP può fornire servizi di pagamento direttamente o tramite terzi. In tale ipotesi, il CSP o il terzo devono essere in possesso, prima dell’esecuzione di qualsiasi servizio di pagamento, di apposita autorizzazione ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

Non sussistono eccezioni: tutti i servizi di pagamento devono essere eseguiti da un prestatore di servizi di pagamento che rispetti i requisiti richiesti dalla PSD2.

In alternativa, il CSP può adottare disposizioni per garantire che i titolari dei progetti accettino e procedano ai pagamenti solo tramite un prestatore di servizi di pagamento debitamente autorizzato.

In tale ipotesi, il CSP deve in particolare:

  • assicurarsi che il prestatore di servizi di pagamento selezionato dal titolare del progetto (o eventuale sostituto) sia debitamente autorizzato ai sensi della PSD2;
  • stipulare accordi scritti e giuridicamente vincolanti con il titolare del progetto, in base ai quali quest’ultimo si impegna irrevocabilmente ad accettare finanziamenti solo
    • dal prestatore di servizi di pagamento selezionato
    • da altro prestatore sostitutivo a condizione che (i) l’autorità nazionale competente sia chiaramente informata prima di tale sostituzione e che (ii) le modifiche siano apportate in conformità agli accordi giuridici applicabili tra il CSP e il titolare del progetto;
  • comunicare l’esistenza di tali accordi alla propria autorità nazionale competente, insieme a una descrizione delle procedure e dei sistemi stabiliti per inviare i fondi degli investitori al proprietario del progetto e per ricevere la remunerazione del capitale investito.

Agenti collegati e succursali

Sul tema degli agenti collegati, viene riportata la risposta della Commissione europea, la quale evidenzia come il Regolamento crowdfunding non disciplini la possibilità il tema degli agenti collegati. Non sussiste quindi la possibilità per gli agenti collegati di fornire servizi di crowdfunding per conto del CSP nel contesto Regolamento crowdfunding. Tuttavia, il CSP può designare agenti collegati per promuovere i servizi del CSP. Tale attività sarà soggetta alla legislazione nazionale.

Coerentemente, per quanto riguarda poi la possibilità per un CSP di stabilire una succursale in un altro Stato membro, sempre la Commissione europea evidenza che, in assenza di un quadro specifico nel Regolamento crowdfunding per succursali dei CSP, la fornitura di servizi di crowdfunding tramite succursali può essere soggetta a requisiti aggiuntivi ai sensi della legislazione nazionale. La legislazione nazionale dovrebbe comunque rispettare il diritto di stabilimento e il diritto di fornire servizi, rispettivamente sanciti dagli articoli 49 e 56 del TFUE.

Ruolo dei CSP rispetto alle KIIS

L’ultima nuova Q&A analizza il ruolo dei fornitori di servizi di crowdfunding (CSP) in relazione alla redazione e alle informazioni contenute nelle schede contenenti le informazioni chiave sull’investimento (KIIS – Key investment information sheet).

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 (il Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding -ECSPR), i titolari dei progetti devono redigere il KIIS riportando le informazioni chiave sull’investimento per ogni offerta di crowdfunding.

Anzitutto, il titolare del progetto può beneficiare dell’assistenza del CSP per la redazione del KIIS, che dovrà essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’Autorità nazionale competente che ha concesso l’autorizzazione al CSP o in un’altra lingua accettata da tale autorità.

Per tutta la durata dell’offerta di crowdfunding, i CSP devono disporre e applicare procedure adeguate per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nel KIIS.

L’istituzione e il mantenimento di tali procedure non devono esimere il titolare del progetto dalla responsabilità di fornire informazioni accurate e non fuorvianti, nonché dalla responsabilità di non omettere informazioni chiave.

Il CSP mantiene la responsabilità di disporre di procedure adeguate per identificare i casi in cui il titolare del progetto possa fornire informazioni inesatte o fuorvianti e di adottare le misure appropriate.

La verifica della completezza, correttezza e chiarezza delle informazioni contenute nel KIIS dovrebbe avvenire sia prima della pubblicazione del KIIS sulla piattaforma di crowdfunding, che su base continuativa, per tutta la durata dell’offerta di crowdfunding, qualora emergano nuove informazioni che facciano temere che il documento KIIS non rispetti i suddetti criteri.

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