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CRR 3 e assicurazione del rischio di credito: rapporto EBA

3 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una relazione sull’ammissibilità e l’uso dell’assicurazione del rischio di credito, in risposta alla richiesta della Commissione europea nell’ambito del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR 3).

Il ruolo crescente dell’assicurazione del credito (CI) nell’intermediazione finanziaria ha portato alla ribalta il dibattito sulla sua ammissibilità e sul suo utilizzo come tecnica di mitigazione del rischio di credito (CRM).

In quanto tale, sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che il suo utilizzo sia gravemente compromesso dalle restrizioni di modellizzazione per portafogli a basso rischio di insolvenza introdotte dallo schema definitivo di Basilea III.

Si segnala che dei modelli interni per il rischio di credito, nel quadro di Basilea III e del Regolamento CRR 3, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar DB del 17 ottobre 2024 “Basilea IV: le novità del CRR III – Impatti per banche e intermediari finanziari“.

In questo contesto, il rapporto EBA rivisita il quadro bancario prudenziale in materia di rischio di credito, in relazione alle modifiche che riguardano l’assicurazione del credito dalla versione finale di Basilea III.

L’assicurazione del credito, riconosciuta come protezione del credito non finanziata (unfunded credit protection, UFCP), in quanto condivide la stessa natura economica delle garanzie, dovrebbe ancora portare a una riduzione dei requisiti di fondi propri, anche se in misura minore rispetto allo schema attuale.

L’analisi suddivide l’impatto sull’assicurazione del credito del quadro finale di Basilea III in tre parti, tenendo conto delle considerazioni relative alla parità di condizioni rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili, o a operatori soggetti alle stesse restrizioni di modellazione degli assicuratori del credito:

  1. In primo luogo, la soglia minima di ponderazione del rischio (RW) per il riconoscimento degli UFCP non consente il riconoscimento del doppio default, né il doppio impatto di regresso che un istituto di credito ha, nei confronti sia del debitore, che dell’assicuratore del credito.

Questo principio di lunga data è stato introdotto per assicurare la coerenza dello schema di CRM, rimane invariato nell’ambito dello schema definitivo di Basilea 3 ed è ulteriormente rafforzato dall’eliminazione del trattamento dedicato alla doppia inadempienza, la quale non permette più di riconoscere che sia l’esposizione sottostante, sia il fornitore di protezione, devono essere in default per poter incorrere in una perdita significativa da parte dell’istituto di credito.

La soglia minima di RW non pone l’assicurazione del credito rispetto ad altre forme di UFCP, in quanto tutte rimangono su un piano di parità per quanto riguarda l’applicazione del parità di condizioni per quanto riguarda l’applicazione della soglia minima e il non riconoscimento del doppio ricorso.

  1. In secondo luogo, il nuovo quadro normativo non consente più agli istituti di credito di produrre stime della propria LGD per le esposizioni dirette verso gli assicuratori del credito: l’assenza di inadempienze osservate di assicuratori del credito UE rafforza l’argomentazione alla base dello schema finale di Basilea III, secondo cui gli assicuratori del credito sono portafogli a basso rischio di insolvenza.
  2. In terzo luogo, la calibrazione del parametro Loss-Given-Default (LGD) per gli assicuratori del credito al 45%, nell’ambito del cosiddetto approccio IRB di base, ha sollevato le preoccupazioni del settore di non rendere giustizia alle tutele previste per le compagnie di assicurazione dalla Direttiva Solvency II: tuttavia, il valore di LGD del 45% è ugualmente vincolante per altre entità del settore finanziario per le quali si applicano quadri prudenziali analoghi, in particolare attraverso il Regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR). L’argomentazione specifica per l’assicurazione dei crediti riguardante l’anzianità dei crediti delle polizze assicurative nell’UE non è sufficiente a garantire un basso livello di rischio di LGD, in particolare considerando la concentrazione verso le polizze assicurative nel bilancio delle esposizioni e la discrezionalità prevista da Solvency II sulle modalità di attuazione.

Infine, EBA ha analizzato i dati di vigilanza e quelli del settore per valutare la potenziale conservatività della LGD prescritta dall’autorità di vigilanza, con l’avvertenza che nessun assicuratore creditizio nell’UE è andato in default e quindi qualsiasi tentativo di “delega” della LGD deve essere interpretato con cautela: nel fare ciò, sono stati valutati diversi set di dati che non sono ancora in grado di fornire dati soddisfacenti per sostenere qualsiasi potenziale ricalibrazione del quadro di riferimento.

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