Il Consiglio UE ha approvato un Regolamento che dispone l’estensione dei termini di esenzione di cui agli articoli 493 e 498 del Regolamento (UE) n. 575 del 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cosiddetta Capital Requirements Regulation o CRR).
L’articolo 493 CRR prevede che le disposizioni riguardanti le “grandi esposizioni” di cui agli articoli da 387 a 403 CRR non trovino applicazione nei confronti delle imprese di investimento la cui attività principale consista in: (i) fornitura di servizi di investimento; o (ii) operazioni collegate ad alcune specifiche tipologie di strumenti finanziari.
L’articolo 498 CRR prevede che le disposizioni riguardanti i “requisiti di fondi propri” stabilite dal Regolamento non trovino applicazione per i negoziatori per conto proprio di merci.
Le due esenzioni, originariamente valide sino al 31 dicembre 2017, sono estese al 31 dicembre 2020, anche a causa del fatto che la Commissione è ancora impegnata nella redazione delle relazioni tecniche di cui agli articoli 493, paragrafo 2 e 498, paragrafo 2 CRR.