EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).
I chiarimenti riguardano l’individuazione dell’area di operatività di un’“impresa locale” come individuata dall’art. 4(1)(4) del CRR, ovvero un’impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l’esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia garantita dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, che se ne assumono la responsabilità.
In particolare, i chiarimenti riguardano la possibile correlazione tra l’attività di un’impresa locale ai sensi del CRR e quella di market maker ai sensi Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).