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CRR: chiarimenti EBA sul calcolo dei deflussi connessi al requisito di liquidità

3 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 2015/61 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

In particolare, i chiarimenti riguardano la disciplina del calco dei deflussi da altre passività di cui allart. 28 del suddetto Regolamento (UE) n. 2015/61 (ovvero quelle risultanti dai depositi della clientela composta da clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organismi del settore pubblico, cooperative di credito autorizzate da un’autorità competente e imprese d’investimento personale (personal investment company) ovvero da intermediari di deposito), con particolare riguardo al caso in cui tali passività siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

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