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CRR e EMIR: prorogati al 15 giugno 2016 i periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

14 Dicembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2015 il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione dell’11 dicembre 2015 sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e al Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, il presente Regolamento proroga i periodi transitori di 15 mesi di cui rispettivamente all’articolo 497, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del Regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati a norma dell’articolo 1 dei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014 e (UE) 2015/880, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2016.

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