WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche


Novità normative e problematiche attuali

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 19/06


WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche
www.dirittobancario.it
Flash News

CRR: l’EBA pubblica la bozza di RTS in materia di aggiustamento della valutazione del credito

13 Febbraio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) che specificano le procedure per escludere le transazioni verso controparti non finanziarie (NFCs) basate in Paesi non-UE dal calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cosiddetto “rischio di CVA”).

Gli RTS sono stati redatti ai sensi dell’articolo 382, par. 5 del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation o CRR), ove è previsto che: “l’EBA, in cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA”.

In questo modo si persegue l’armonizzazione del trattamento delle NFCs basate in Paesi non-UE con quello delle NCFs europee, facendo seguito alla raccomandazione EBA del 25 febbraio 2015 e a quanto previsto dall’articolo 382, par. 4, lett. a) CRR.

Tuttavia, poiché le NFCs basate in Paesi terzi non sono soggette alla generalità delle norme europee, gli RTS chiariscono che spetta ai soggetti che intraprendono la transazione verificare che la loro controparte si qualifichi come non-finanziaria e, in tal caso, che non oltrepassi la soglia di clearing fissata dall’articolo 10, par. 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).

Inoltre, poiché condurre tale verifica all’inizio di ciascuna transazione potrebbe risultare eccessivo per i destinatari di tale provvedimento, l’EBA riconosce la possibilità che l’indagine sia effettuata anche su una base periodica.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche


Novità normative e problematiche attuali

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 19/06


WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETENG

Offerte per iscrizioni entro il 29 agosto

Iscriviti alla nostra Newsletter