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CRR: gli standard per identificare i gruppi di clienti connessi

18 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 18 giugno 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1728 del 6 dicembre 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi.

L’individuazione dei “gruppi di clienti connessi”, richiesta dall’art. 4, paragrafo 1, punto 39), del CRR, dovrebbe condurre all’identificazione di persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio.

In sintesi, in base agli standard tecnici pubblicati:

  • qualora non sia chiaro a quale categoria specifica di connessioni debba essere attribuita l’interconnessione tra diverse persone, prevarrà il principio generale di prudenza e verrà presunta l’esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio: pertanto, le circostanze in cui sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione di gruppi di clienti connessi saranno intese come elenchi non esaustivi
  • i casi in cui le persone fisiche o giuridiche sono legate solo attraverso la loro dipendenza da fattori esterni geografici o settoriali comuni non porteranno all’identificazione di gruppi di clienti connessi
  • quando due o più persone giuridiche rientrano nello stesso bilancio consolidato la condizione del controllo sarà considerata soddisfatta, anche in assenza di esposizioni verso la persona fisica o giuridica che esercita il controllo, in quanto l’effetto domino delle difficoltà finanziarie all’interno di un gruppo può verificarsi anche se l’ente non ha alcuna esposizione verso la persona che esercita il controllo
  • qualora la persona fisica o giuridica detenga la maggioranza dei diritti di voto o sia in grado di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione o eserciti un’influenza dominante su un’altra persona, le condizioni per il riconoscimento di un legame di controllo si considereranno soddisfatte
  • qualora la persona fisica o giuridica abbia il diritto o la capacità di decidere in merito alla strategia o a operazioni importanti di un’altra persona, o abbia il diritto o la capacità di coordinare l’amministrazione di una o più persone giuridiche, tali circostanze saranno considerate tali da esercitare un’influenza dominante e quindi soddisfare le condizioni per l’esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio in virtù di un legame di controllo
  • qualora due o più persone fisiche o giuridiche costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio in virtù di un legame di controllo e una o più di esse siano così strettamente interconnesse e interdipendenti con un’altra o più persone fisiche o giuridiche da essere economicamente dipendenti, tutte queste persone costituiranno un insieme unitario globale sotto il profilo del rischio
  • nel valutare la coesistenza del legame di controllo e della dipendenza economica, gli enti considereranno ciascun caso separatamente, esaminando le possibili connessioni basate su circostanze individuali
  • se sussiste anche una dipendenza economica tra persone facenti parte di gruppi di controllo diversi, queste dovrebbero essere raggruppate in un unico gruppo globale di clienti connessi, che dovrebbe inglobare il gruppo di controllo, tutte le persone economicamente dipendenti e tutte le persone controllate da queste ultime.
  • qualora sussistano circostanze eccezionali che precludano l’esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, l’ente dovrà provare adeguatamente il fatto che due o più persone fisiche o giuridiche non costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, benché siano soddisfatte le condizioni affinché tali persone siano considerate clienti connessi
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