WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

CRR II: Banca d’Italia sulla qualifica di ente piccolo e non complesso

1 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La disciplina europea sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (Regolamento CRR2 e Direttiva CRD5) prevede per gli intermediari piccoli e non complessi regole semplificate su alcuni profili, tra i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario).

Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri – da rispettare congiuntamente – riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio.

Per il criterio dimensionale, il Regolamento CRR2 fissa una soglia riferita al valore totale delle attività dell’intermediario, che non deve superare i 5 miliardi di euro perché possa essere qualificato come piccolo e non complesso; la soglia può essere abbassata – e non anche alzata – a livello nazionale.

Con nota del 31 marzo 2022, la Banca d’Italia ha comunicato che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la sua supervisione diretta, ha deciso di confermare la soglia dei 5 miliardi e ha identificato gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri previsti dal Regolamento.

La soglia – così come gli altri criteri quantitativi – è stata calcolata su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2021; questa scelta potrà essere rivista in relazione a eventuali futuri chiarimenti delle autorità europee di senso contrario.

Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di credito cooperativo appartenenti a gruppi, l’identificazione degli intermediari piccoli e non complessi spetta alla BCE, in qualità di autorità competente.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05

Iscriviti alla nostra Newsletter