La disciplina europea sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (Regolamento CRR2 e Direttiva CRD5) prevede per gli intermediari piccoli e non complessi regole semplificate su alcuni profili, tra i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario).
Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri – da rispettare congiuntamente – riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio.
Per il criterio dimensionale, il Regolamento CRR2 fissa una soglia riferita al valore totale delle attività dell’intermediario, che non deve superare i 5 miliardi di euro perché possa essere qualificato come piccolo e non complesso; la soglia può essere abbassata – e non anche alzata – a livello nazionale.
Con nota del 31 marzo 2022, la Banca d’Italia ha comunicato che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la sua supervisione diretta, ha deciso di confermare la soglia dei 5 miliardi e ha identificato gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri previsti dal Regolamento.
La soglia – così come gli altri criteri quantitativi – è stata calcolata su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2021; questa scelta potrà essere rivista in relazione a eventuali futuri chiarimenti delle autorità europee di senso contrario.
Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di credito cooperativo appartenenti a gruppi, l’identificazione degli intermediari piccoli e non complessi spetta alla BCE, in qualità di autorità competente.