L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
In particolare, i chiarimenti riguardano:
- l’utilizzo delle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 nel modello C5.01.;
- l’applicazione dell’articolo 272, paragrafo 12, del CRR per la compilazione del modello CoRep C34.02;
- le modalità di compilazione del modello 34.08, con riferimento all’applicazione dell’articolo 300, paragrafo 1, del CRR per le esposizioni verso le controparti non centrali;
- la definizione delle garanzie nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT);
- le modalità di segnalazione delle esposizioni in cartolarizzazioni nel modello C43.00;
- le modalità di segnalazione delle attività che vengono detratte dai fondi propri ma non possono essere classificate in altro modo;
- le modalità di segnalazione degli strumenti di capitale;
- le modalità di calcolo del fattore di finanziamento stabile per le passività con esistenza residua di superiore ai sei mesi ma inferiore ad un anno;
- le modalità di segnalazione dei proventi o degli oneri derivanti dal ricalcolo del valore contabile dell’attività o passività finanziaria come previsto dall’IFRS9;
- modalità di segnalazione delle commissioni relative agli impegni di finanziamento;
- l’asset management;
- gli accantonamenti per le perdite su crediti;
- il calcolo dei past due.