Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 giugno 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
In particolare, per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti stabiliti nell’Unione assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali (CCP) di paesi terzi esistenti, l’articolo 497, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale gli enti possono trattare le esposizioni verso le CCP di paesi terzi come esposizioni verso CCP qualificate.
Tutte le CCP di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), il periodo transitorio scadrebbe il 28 giugno 2021.
La Commissione non ha ancora adottato decisioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per alcune delle giurisdizioni in cui sono stabilite le CCP di paesi terzi di cui sopra. Tali decisioni sono un prerequisito per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi da parte dell’ESMA. Poiché tali decisioni non saranno adottate entro il 28 giugno 2021, l’ESMA non sarà in grado di completare entro tale data le procedure di riconoscimento per le CCP di paesi terzi in attesa di riconoscimento.
Pertanto, è stato prorogato il periodo transitorio di cui all’articolo 497, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 28 giugno 2022.