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CRR III e centralizzazione delle informazioni prudenziali: ITS EBA

11 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione sulla bozza di ITS, in ambito CRR III e  CRD VI, relativa alla centralizzazione delle informazioni prudenziali degli istituti bancari, attraverso un unico punto di accesso elettronico, sul sito web dell’EBA.

La bozza di standard tecnici posti in consultazione adempie ad uno dei mandati regolamentari conferiti a EBA, da parte del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR III) e della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI).

Delle novità per le banche e gli intermediari finanziari derivanti dall’attuazione del CRR III se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista il 17 ottobre “Basilea IV: le novità del CRR III – Impatti per banche e intermediari finanziari”.

La bozza di Implementing Technical Standards (ITS) presenta le soluzioni informatiche e i processi che le grandi istituzioni e gli altri istituti devono seguire quando presentano le rispettive informazioni del terzo pilastro: ciò include le soluzioni informatiche da utilizzare, i formati di scambio dei dati da considerare e le convalide tecniche che EBA deve eseguire.

EBA ricorda che il nuovo pacchetto bancario (CRR III/CRD VI), che implementerà le ultime riforme di Basilea III nell’UE, include altresì uno specifico mandato all’EBA per sviluppare un hub di dati del terzo pilastro.

In particolare, gli artt. 434 e 434 bis del CRR III incarica EBA di pubblicare sul proprio sito web tutte le informazioni prudenziali per tutti gli istituti soggetti a tali obblighi, rendendole prontamente disponibili in modo centralizzato a tutte le parti interessate attraverso un unico punto di accesso elettronico sul proprio sito web: per adempiere a questo mandato, EBA sta creando un hub di dati che riunisce tutte le informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR.

L’art. 106 del CRD VI incarica poi l’EBA di emanare orientamenti per specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, in base ai quali le autorità competenti sono autorizzate:

  • a richiedere informazioni con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dal CRR III,
  • a fissare le scadenze per la presentazione delle informazioni all’EBA
  • a richiedere agli istituti di utilizzare supporti e luoghi specifici per la pubblicazione, diversi dal sito web dell’EBA per le informazioni centralizzate.

La consultazione è aperta fino all’11 novembre 2024.

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