Il Consiglio UE ha deliberato l’estensione dell’esenzione di cui all’articolo 493 del Regolamento (UE) n. 575 del 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cosiddetta Capital Requirements Regulation o CRR).
Il citato articolo 493 CRR prevede che le disposizioni riguardanti le “grandi esposizioni” di cui agli articoli da 387 a 403 CRR non trovino applicazione nei confronti delle imprese di investimento la cui attività principale consista in: (i) fornitura di servizi di investimento; o (ii) operazioni collegate ad alcune specifiche tipologie di strumenti finanziari (fra cui i negoziatori per conto proprio di merci).
L’esenzione, originariamente valida sino al 31 dicembre 2017, è stata estesa al 31 dicembre 2020, dopo un approfondito esame da parte dell’Istituzione, anche a causa del fatto che la Commissione è ancora impegnata nella redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 493, paragrafo 2 CRR.
Ai fini dell’attuazione della decisione in oggetto, le Istituzioni presenteranno un’apposita proposta legislativa al fine di adeguare il Regolamento CRR alla nuova data di scadenza dell’esenzione.
Il Comitato ECON del Parlamento Europeo ha già dato giudizio positivo sull’estensione in data 7 marzo 2016.