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CRR: l’EBA pubblica un Parere sul miglioramento della procedura decisionale

13 Marzo 2017
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria europea (EBA) ha pubblicato un Parere indirizzato alle principali Istituzioni – Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio UE – in conformità con quanto disposto dall’articolo 30, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Regolamento EBA) e sulla base di una recente peer review.

Nel documento si auspica che la procedura decisionale per la determinazione dei requisiti informativi a fini di vigilanza – di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation o CRR) – sia resa più efficiente, oltre che coerente con gli obiettivi.

In sintesi, la proposta è quella di sostituire gli Implementing Technical Standards (ITS), emanati dalla Commissione su proposta dell’EBA, con decisioni adottate direttamente da quest’ultima Autorità.

Secondo l’opinione dell’EBA, infatti, l’attuale procedura risulta foriera di ritardi che hanno risvolti negativi, tanto per le autorità, quanto per i destinatari della vigilanza, rendendo difficoltoso un aggiornamento puntuale dei requisiti informativi. Pertanto, questi ultimi risultano spesso disallineati dagli obblighi cui sono collegati. A causa di ciò, l’EBA non è in grado di sviluppare un’analisi risk-based che sia fondata su dati affidabili, al punto di non essere in grado di esercitare appropriatamente le sue funzioni di vigilanza; dal canto loro, invece, gli intermediari finanziari sono ingiustamente oberati dalla duplicazione dei requisiti informativi.

Pertanto, l’EBA suggerisce di:

  • sostituire gli ITS con decisioni autonome dell’EBA;
  • preservare la responsabilità delle istituzioni europee e dei portatori d’interesse tramite un meccanismo rinnovato che preveda: (i) una consultazione, (ii) un’analisi costi-benefici, (iii) una continua verifica dell’operato della Commissione, e (iv) una documentazione periodica sugli obblighi informativi a fini di vigilanza;
  • valutare la possibilità di estendere l’area di competenza del Joint Board of Appeal delle autorità di vigilanza europee (ESAs) per ricomprendervi le decisioni in parola.
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