Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 giugno 2014 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR).
Il Regolamento stabilisce obblighi uniformi in relazione alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti a fini di vigilanza riguardo ai seguenti ambiti: i requisiti di fondi propri e le informazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento (UE) n. 575/2013; le perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013; le grandi esposizioni e le altre maggiori esposizioni ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013; il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 430 del Regolamento (UE) n. 575/2013; i requisiti in materia di copertura della liquidità e i requisiti di finanziamento stabile ai sensi dell’articolo 415 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l’eccezione degli articoli 9, 10 e 11, in materia di schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie su base consolidata, che si applicano a decorrere dal 1 luglio 2014, e dell’articolo 15, in materia di schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito in materia di copertura della liquidità, che si applica a decorrere dal 1 marzo 2014.