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CRR: ultime Q&A EBA sugli artt. 430 e 449 bis

9 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha risposto il 22 marzo 2024 a quattro Q&A relative all’applicazione e interpretazione degli artt. 430 (in ambito segnalazioni) e 449 bis (in ambito ESG) del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

Nel dettaglio:

  • Con Q&A 2023/6928, riferito all’art. 430 del CRR, EBA ha risposto ad un quesito relativo alle informazioni sulle transazioni con valore di esposizione pari a zero: più nel dettaglio, in quali circostanze, ai sensi dell’art. 274, paragrafo 5, e dell’art. 273 del CRR, le transazioni possono avere un valore di esposizione pari a zero, e se, e come, debbano essere segnalate.

EBA risponde al quesito affermando che ai sensi dell’art. 274, paragrafo 5, e dell’art. 273 del CRR, se le operazioni hanno un valore di esposizione pari a zero, le operazioni dovranno essere segnalate nei punti C34.02 e C 34.03 dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2021/451.

  • Con Q&A 2023/6897, riferito all’art. 449 bis del CRR, EBA risponde ad un quesito relativo all’interpretazione della colonna a) dello Schema 2, da compilare con il valore contabile lordo del prestito garantito da immobili commerciali e residenziali e da garanzie immobiliari pignorate: in particolare, viene richiesto cosa accade se il valore della garanzia sia inferiore al valore contabile lordo del prestito, ovvero se, in tal caso, si debba compilare il valore contabile lordo del prestito, oppure utilizzare l’importo del prestito effettivamente garantito da immobili commerciali/residenziali nel modello 2.

EBA afferma che si debba seguire l’Allegato II – Istruzioni per l’informativa sui rischi ESG del Regolamento (UE) 2022/2453 (ITS sull’informativa ESG): le istruzioni stabiliscono che il valore contabile lordo deve essere riportato come definito nella parte 1 dell’allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451; pertanto, gli importi riportati come “prestiti garantiti da immobili” nello schema 2 (e nello schema 5) dovranno corrispondere al valore contabile lordo dei prestiti garantiti da immobili riportati nel FINREP.

  • Con Q&A 2023/6954, riferito all’art. 449 bis del CRR, EBA risponde ad un quesito relativo alle istruzioni dell’Allegato XL del Regolamento (EU) 2021/637 per il Template 1, per cui gli enti devono indicare il valore contabile lordo, di cui all’allegato V, parte 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, delle esposizioni nei confronti di società non finanziarie, compresi i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e gli strumenti di capitale; l’istante, in particolare, chiede se la definizione di strumenti di capitale dovrebbe includere anche gli investimenti in società controllate, joint venture e collegate, oppure le entità dovrebbero considerare la definizione di portafogli contabili di strumenti finanziari fornita dall’Allegato V del FINREP, che li esclude specificamente.

EBA afferma che le istruzioni fornite nell’Allegato XL del Regolamento (UE) 2021/637 per lo Schema 1 non escludono l’ambito di applicazione degli investimenti in società controllate, joint venture e collegate nell’ambito degli strumenti di capitale.

  • Con Q&A 2024/6973, riferito all’art. 449 bis del CRR, EBA risponde ad un quesito relativo alle emissioni finanziate con gas serra, ovvero, in particolare, se la somma dei sottosettori NACE per le emissioni finanziate con gas serra nelle colonne i e j dello schema 1, debba essere uguale al totale delle emissioni finanziate con gas serra per quel settore NACE.

Secondo EBA, le istituzioni devono divulgare le stime delle emissioni finanziate con i gas serra nella misura in cui siano effettivamente disponibili:  l’istituzione dovrebbe rendere noto il valore per D35.1.1 solo se non sono disponibili altri dati al di sotto del relativo settore NACE “D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”. Quest’ultimo dovrebbe essere la somma dei sottosettori sottostanti: nell’esempio, le emissioni del settore NACE “D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” dovrebbero essere pari alla somma dei valori riportati in “D35.1”; “D35.2” e “D35.3”. Tuttavia, se fosse disponibile solo “D35.1.1”, “D35.1” e il settore NACE “D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” dovrebbero essere composti solo dal valore di “D35.1.1”.

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