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CRR2: rischio di credito di controparte da estendersi agli intermediari art. 106 TUB

12 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha avviato l’11 giugno 2024 una consultazione pubblica sulle proposte di modifica alle proprie disposizioni in materia di rischio di credito di controparte per gli intermediari di cui all’art. 106 del TUB (di cui al Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015).

Le proposte di modifica sono volte ad estendere agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB la normativa prudenziale delle banche, applicabile in materia di rischio di credito di controparte ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2013/575.

In ambito europeo, la disciplina prudenziale delle banche in materia di rischio di controparte è stata modificata con l’entrata in vigore del CRR2.

Infatti, i metodi previsti dal CRR e basati sull’esposizione originaria (OEM) o sul valore di mercato (CEM) avevano mostrato scarsa risk-sensitivity a causa del limitato ricorso a dati di mercato e prevedevano un calcolo dell’esposizione a rischio (EAD) eccessivamente semplificato e poco preciso.

Il metodo standardizzato (SA), al contrario, era risultato sia troppo complesso da implementare – in quanto richiedeva stime interne per il calcolo della EAD – sia troppo limitato nell’ambito di applicazione, aspetto questo che ne riduceva l’appetibilità di utilizzo per le banche.

Inoltre, tali metodi non riconoscevano in modo adeguato la capienza delle garanzie reali e non incorporavano nelle calibrazioni l’elevato livello di volatilità degli strumenti derivati osservato ad esempio durante la crisi finanziaria del 2008.

Per far fronte a queste criticità, con il CRR2 sono stati introdotti, in ordine di complessità crescente, i metodi:

  • r-OEM (revised Original exposure method)
  • simplified SA-CCR (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk)
  • SA-CCR, che recepisce lo standard di riferimento per la misurazione del rischio di controparte delle banche approvato dal Comitato di Basilea.

La nuova disciplina, tenendo conto del principio di proporzionalità, consente l’adozione dei metodi più semplici (r-OEM e sSA-CCR) sulla base dell’effettiva operatività in derivati dell’ente, che indica sia il grado di esposizione al rischio di controparte, che il livello di complessità dell’intermediario.

Il CRR2 non ha modificato né la metodologia basata su modelli interni per le esposizioni in derivati, né quella prevista per le operazioni pronti contro termine (che pure rientrano nell’ambito del rischio di controparte), che rimangono quelle già previste dal CRR.

Per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la disciplina attuale sul rischio di controparte fa riferimento al CRR e quindi ai metodi utilizzati dalle banche prima dell’entrata in vigore del CRR2.

In coerenza con il principio della vigilanza equivalente, che prevede di applicare lo stesso trattamento prudenziale alla stessa tipologia di rischio, per evitare arbitraggi regolamentari, e per assicurare parità di condizioni, per Banca d’Italia si è reso quindi necessario valutare l’allineamento del regime regolamentare oggi previsto per gli intermediari ex art. 106 TUB a quello in vigore per le banche.

La consultazione si rivolge dunque agli intermediari di cui all’art. 106 TUB e alle società capogruppo di gruppi finanziari italiani, alle associazioni di categoria, nonché a chiunque possa avere interesse a fornire a Banca d’Italia osservazioni e formulare commenti sul documento di consultazione, che possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione (entro il 12 agosto 2024).

Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.

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