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CRR3: EBA sul metodo standardizzato per il rischio di controparte

24 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale di modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR).

Le modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) hanno infatti ampliato il mandato dell’EBA di specificare la formula per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni, nell’ambito del sistema SA-CCR.

Oltre alla formula del delta di vigilanza per le opzioni su tassi d’interesse compatibili con tassi d’interesse negativi, il mandato richiede ora anche la specificazione della formula del delta di vigilanza per le opzioni su materie prime compatibili con prezzi negativi delle materie prime.

Pertanto, gli RTS esistenti sul SA-CCR sono stati modificati per includere la formula per le opzioni su merci.

La bozza di RTS sull’SA-CCR è stata elaborata, più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 277, paragrafo 5, e dell’art. 279 bis, paragrafo 3, del CRR, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1623 (CRR3), che incarica EBA:

  • di specificare il metodo per identificare le operazioni con un solo fattore di rischio rilevante o con più fattori di rischio rilevanti e per identificare il più rilevante di tali fattori di rischio
  • le formule per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put mappate nelle categorie di rischio di tasso di interesse o di commodity compatibili con i tassi di interesse negativi o i prezzi delle commodity, e la volatilità di vigilanza adatta a tali formule
  • il metodo per determinare se un’operazione è una posizione lunga o corta nel driver di rischio primario o nel driver di rischio più rilevante della categoria di rischio in questione.
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