L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha recentemente pubblicato nuove Questions and Answers (Q&A) volte a fornire chiarimenti circa le modalità con cui gli enti creditizi devono procedere al calcolo della perdita lorda connessa alla violazione di obblighi fiscali, alla luce delle novità indotrodotte del CRR3.
In tal senso, la Q&A si sofferma sulla disciplina dell’articolo 318 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) come risultante dalle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3).
In tale contesto si inserisce la Q&A n. 7107/2024, che affronta in modo puntuale la questione del trattamento contabile della perdita lorda derivante da eventi fiscali, nel quadro più ampio del rischio operativo.
Per «rischio operativo» l’articolo 4 par. 1, punto 52 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) definisce “il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l’altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione“.
Nel caso specifico affrontato dalla Q&A – come accennato – il rischio operativo si concretizza a seguito di evento fiscale.
In tal senso, l’articolo 318, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del Regolamento CRR3, stabilisce che, ai fini del calcolo della perdita lorda, debbano essere inclusi elementi quali le riduzioni di valore, i risarcimenti, le sanzioni, gli interessi di mora, le spese legali, nonché le imposte connesse all’evento, fatta eccezione per l’importo originariamente dovuto a titolo d’imposta, a meno che tale importo non sia già considerato una “perdita temporale” ai sensi della lettera e) del medesimo articolo.
La Q&A propone sei casi esemplificativi, utili a chiarire l’interpretazione della norma:
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Caso 1: ritardo nel pagamento delle imposte, con corresponsione di interessi di mora e sostenimento di spese per la riparazione del sistema informatico.
Perdita lorda: interessi di mora + spese di riparazione del sistema; -
Caso 2: pagamento tardivo delle imposte, assenza di interessi di mora, con spese di riparazione.
Perdita lorda: spese di riparazione del sistema; -
Casi 3 e 4: imposte dovute per l’anno corrente e per gli anni precedenti, senza sanzioni né interessi di mora, con o senza obbligo di riformulazione e ripubblicazione dei bilanci.
Perdita lorda: pari a zero; -
Casi 5 e 6: imposte dovute per più esercizi, con applicazione di sanzioni e interessi di mora, e con o senza obbligo di revisione dei bilanci.
Perdita lorda: interessi di mora + sanzioni;
Un’ulteriore precisazione è dedicata ai casi di rimborsi fiscali indebitamente percepiti dagli istituti, con riferimento ai noti schemi Cum-Cum e Cum-Ex.
In tali ipotesi, l’EBA chiarisce che gli importi restituiti dalle banche – comprensivi di eventuali sanzioni, interessi di mora, confische, spese legali e onorari professionali – devono essere inclusi nel perimetro di calcolo della perdita lorda.