Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato oggi, dopo la chiusura della pubblica consultazione, lo schema definitivo di informativa per le esposizioni in crypto asset delle banche, e le modifiche mirate al suo standard per le crypto asset, pubblicato nel dicembre 2022.
Entrambi gli standard hanno come data di attuazione il 1° gennaio 2026.
Gli standard definitivi comprendono una serie di tabelle e modelli standardizzati relativi alle esposizioni in crypto asset delle banche: è pertanto richiesto alle banche di divulgare informazioni sia qualitative, sulle loro attività legate alle criptovalute, che quantitative, sui requisiti patrimoniali e di liquidità per le loro esposizioni in criptovalute.
L’uso di requisiti di informativa comuni mira a migliorare la disponibilità di informazioni e a sostenere la disciplina di mercato.
Le modifiche mirate allo standard prudenziale per i cripto asset mirano a promuovere ulteriormente una comprensione coerente dello standard, in particolare per quanto riguarda i criteri per cui le stablecoin possono ricevere un trattamento normativo preferenziale del “Gruppo 1b”.
La struttura dello standard sull’informativa per le esposizioni in crypto asset delle banche è invariata rispetto alla proposta contenuta nel documento di consultazione:
– Tabella CAEA: informazioni qualitative sulle attività di una banca relative alle criptovalute e sull’approccio utilizzato per valutare le condizioni di classificazione
– Modello CAE1: esposizioni in crypto asset e requisiti patrimoniali
– Schema CAE2: classificazione contabile delle esposizioni in cripto asset e criptovalute
– Modello CAE3: requisiti di liquidità per le esposizioni in cripto asset e criptovalute.
Il Comitato ha invece modificato alcuni requisiti relativi a proposte contenute nel documento consultivo relativo allo standard per le crypto asset:
- il testo di consultazione richiedeva che le attività di riserva fossero collocate in strutture che fossero lontane dal possibile fallimento di qualsiasi parte che emetta, gestisca o sia coinvolta nell’operazione di stablecoin, o che custodisca le attività di riserva; lo standard finale prevede una limitata eccezione a questo requisito nel caso in cui una banca fornisca solo servizi di custodia a una stablecoin, poiché in tal caso non è necessario che il contante sia detenuto lontano dagli altri depositi della banca.
- l’inclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) nelle attività di riserva delle stablecoin del Gruppo 1b: il principio finale consente di includere nella categoria delle riserve di stablecoin del Gruppo 1b i crediti in contanti derivanti da operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine, nel rispetto di alcune condizioni minime.
- i chiarimenti dei requisiti di revisione esterna per le attività di riserva in stablecoins
- i requisiti di compensazione per gli exchange-traded
- i requisiti di compensazione per gli exchange-traded fund (ETF)/exchange-traded note (ETN)
- la frequenza dei requisiti di due diligence (che saranno determinati dalle autorità di vigilanza nazionali)
- gli scarti di garanzia che dovrebbero essere applicati alle garanzie non ammissibili prestate o inviate nell’ambito delle operazioni SFT.