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Crypto-asset: il Comitato di Basilea pubblica gli standard definitivi

18 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato oggi, dopo la chiusura della pubblica consultazione, lo schema definitivo di informativa per le esposizioni in crypto asset delle banche, e le modifiche mirate al suo standard per le crypto asset, pubblicato nel dicembre 2022.

Entrambi gli standard hanno come data di attuazione il 1° gennaio 2026.

Gli standard definitivi comprendono una serie di tabelle e modelli standardizzati relativi alle esposizioni in crypto asset delle banche: è pertanto richiesto alle banche di divulgare informazioni sia qualitative, sulle loro attività legate alle criptovalute, che quantitative, sui requisiti patrimoniali e di liquidità per le loro esposizioni in criptovalute.

L’uso di requisiti di informativa comuni mira a migliorare la disponibilità di informazioni e a sostenere la disciplina di mercato.

Le modifiche mirate allo standard prudenziale per i cripto asset mirano a promuovere ulteriormente una comprensione coerente dello standard, in particolare per quanto riguarda i criteri per cui le stablecoin possono ricevere un trattamento normativo preferenziale del “Gruppo 1b”.

La struttura dello standard sull’informativa per le esposizioni in crypto asset delle banche è invariata rispetto alla proposta contenuta nel documento di consultazione:

– Tabella CAEA: informazioni qualitative sulle attività di una banca relative alle criptovalute e sull’approccio utilizzato per valutare le condizioni di classificazione

– Modello CAE1: esposizioni in crypto asset e requisiti patrimoniali

– Schema CAE2: classificazione contabile delle esposizioni in cripto asset e criptovalute

– Modello CAE3: requisiti di liquidità per le esposizioni in cripto asset e criptovalute.

Il Comitato ha invece modificato alcuni requisiti relativi a proposte contenute nel documento consultivo relativo allo standard per le crypto asset:

  • il testo di consultazione richiedeva che le attività di riserva fossero collocate in strutture che fossero lontane dal possibile fallimento di qualsiasi parte che emetta, gestisca o sia coinvolta nell’operazione di stablecoin, o che custodisca le attività di riserva; lo standard finale prevede una limitata eccezione a questo requisito nel caso in cui una banca fornisca solo servizi di custodia a una stablecoin, poiché in tal caso non è necessario che il contante sia detenuto lontano dagli altri depositi della banca.
  • l’inclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) nelle attività di riserva delle stablecoin del Gruppo 1b: il principio finale consente di includere nella categoria delle riserve di stablecoin del Gruppo 1b i crediti in contanti derivanti da operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine, nel rispetto di alcune condizioni minime.
  • i chiarimenti dei requisiti di revisione esterna per le attività di riserva in stablecoins
  • i requisiti di compensazione per gli exchange-traded
  • i requisiti di compensazione per gli exchange-traded fund (ETF)/exchange-traded note (ETN)
  • la frequenza dei requisiti di due diligence (che saranno determinati dalle autorità di vigilanza nazionali)
  • gli scarti di garanzia che dovrebbero essere applicati alle garanzie non ammissibili prestate o inviate nell’ambito delle operazioni SFT.
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