Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 febbraio 2022, il parere della Banca Centrale europea del 30 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività.
In particolare, la BCE accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea di estendere gli obblighi in materia di tracciabilità alle cripto-attività mediante la proposta di regolamento, che fa parte del pacchetto di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) adottato dalla Commissione il 20 luglio 2020.
Poiché i trasferimenti di cripto-attività sono soggetti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo simili a quelli dei trasferimenti elettronici di fondi, i prestatori di servizi di cripto-attività dovrebbero essere soggetti allo stesso livello di obblighi AML/CFT degli altri soggetti obbligati. La BCE accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento quale strumento per garantire parità di condizioni ai prestatori di servizi di cripto-attività.
La BCE accoglie con favore la proposta di allineare il quadro giuridico dell’Unione alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in particolare la raccomandazione 16 (3), in quanto attenua ulteriormente i rischi di AML/CFT associati ai trasferimenti di cripto-attività, creando in tal modo condizioni di parità tra i trasferimenti in valute ufficiali e i trasferimenti in cripto-attività per prevenire l’uso improprio delle cripto-attività a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ai fini di un’effettiva attenuazione dei rischi di AML/CFT, la proposta di regolamento, sottolinea la BCE, dovrebbe essere chiarita per evitare qualsiasi dubbio circa la copertura delle transazioni tra portafogli ospitati e non ospitati, con la conseguenza che devono essere raccolte e archiviate esattamente le stesse informazioni utilizzate per gli altri trasferimenti di cripto-attività.