WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti
www.dirittobancario.it
Flash News

Crypto–assets: dal Comitato di Basilea alcune indicazioni per la gestione dei rischi

14 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha fornito alcune indicazioni per le banche che assumano esposizioni in crypto-assets e ai servizi connessi.

In particolare, il Comitato sottolinea come i crypto-assets presentino una serie di rischi per le banche, incluso il rischio di liquidità; rischio di credito; rischio di mercato; rischio operativo (inclusi frodi e rischi informatici); riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; rischi legali e reputazionali.

Di conseguenza, il Comitato ritiene che nel caso in cui una banca decida di acquisire esposizioni in crypto-assets o fornire servizi correlati, dovrebbe rispettare dei requisiti prudenziali minimi, ed in particolare:

Due diligence: prima di acquisire esposizioni in crypto-assets o fornire servizi correlati, la banca dovrebbe condurre un’analisi complete sui rischi sopra riportati;

Governance and risk management: la banca deve disporre di un sistema di risk management appropriato ai rischi connessi alle sue esposizioni in crypto-assets e dei relativi servizi. Il sistema di risk management dovrebbe essere pienamente integrato nei processi generali di controllo, compresi quelli relativi al riciclaggio di denaro, alla lotta al finanziamento del terrorismo e al monitoraggio delle frodi. Una valutazione dei rischi sopra descritti dovrebbe, inoltre, essere incorporata nei processi di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità;

Disclosure: la banca dovrebbe provvedere alla comunicazione di eventuali esposizioni in crypto-assets rilevanti o servizi correlati come parte della propria informativa finanziaria periodica;

Vigilanza: successivamente ad una valutazione sull’ammissibilità ed i rischi associati, la banca dovrebbe dare tempestiva informazione all’Autorità nazionale di vigilanza delle esposizioni o delle attività in crypto-assets assunte, nonché delle iniziative intraprese per la mitigazione dei rischi.

Per il testo completo della dichiarazione si rinvia alla pagina del Comitato di Basilea indicata tra i contenuti correlati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter