Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 luglio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D o CSDDD).
La Direttiva (UE) 2024/1760 (CS3D o CSDDD) modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing) e il Regolamento (UE) 2023/2859 (Regolamento ESAP).
La CS3D introduce obblighi e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell’ambiente.
In particolare, la CS3D ha ad oggetto:
- obblighi sugli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, effettivi o potenziali, cui sono soggette le società nell’ambito delle attività proprie, delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali presenti nelle relative catene di attività;
- responsabilità connesse alle violazioni dei suddetti obblighi; e
- obblighi per le società connessi all’adozione ed attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici che garantisca la compatibilità massima possibile del modello e della strategia aziendali con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in linea con l’accordo di Parigi.
La CSDDD non può essere comunque addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell’ambiente o del clima già previsto a livello nazionale dagli Stati membri o da specifici contratti collettivi.
La CS3D risulta altresì sussidiaria rispetto ad altri atti legislativi dell’Unione che impongano in modo più ampio o specifico obblighi in materia di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché di protezione dell’ambiente e cambiamenti climatici.
La CSDDD si applica alle seguenti società:
- con un fatturato globale netto superiore a 450 000 000 EUR e, nel caso di società europee, con più di 1 000 dipendenti e;
- società capogruppo di un gruppo che raggiunge i limiti minimi per l’adozione del bilancio d’esercizio consolidato;
- che abbiamo concluso o che siano capogruppo di un gruppo che abbia concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti per un valore maggiore ai 22 500 000 EUR nell’ultimo esercizio, laddove il fatturato globale sia superiore a 80 000 000 EUR.
La direttiva si applicherà a seconda delle dimensioni delle aziende, ovvero:
- a 3 anni dall’entrata in vigore per le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato;
- a 4 anni dall’entrata in vigore per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato;
- a 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.