ICMA (l’International Capital Market Association) ha presentato oggi una risposta al documento di consultazione ESMA sulla consulenza tecnica relativa all’ambito di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento CSDR.
La consultazione ha richiesto il parere delle parti interessate su due specifiche esenzioni dalle sanzioni previste dall’art. 7 c. 9 del Regolamento (EU) 909/2014 (CSDR), come modificato dal Regolamento (EU) 2023/2845, ovvero:
- i mancati regolamenti considerati non attribuibili ai partecipanti alla transazione
- le operazioni non considerate di negoziazione.
La risposta di ICMA copre sia l’aspetto del mercato secondario, sia gli aspetti rilevanti dal punto di vista del mercato primario, incorporando il feedback del gruppo di lavoro CSDR-SD dell’ICMA e i contributi del Primary Market Practices Committee (PMPC) dell’ICMA.
ICMA accoglie con favore l’obiettivo dichiarato da ESMA di mantenere le esenzioni dalle sanzioni relativamente limitate, in linea con il “principio di immunizzazione”, assicurando che gli intermediari di una catena di inadempimenti siano trattati in modo omogeneo in termini di sanzioni dovute e ricevute.
A questo proposito, ICMA sottolinea anche le importanti differenze tra penali e buy-in obbligatori, che richiederebbero un approccio distinto se mai dovessero essere implementati.
Dal punto di vista del mercato primario, la risposta ribadisce le preoccupazioni di ICMA in merito alle penali in contanti nel contesto del mercato primario, suggerendo un periodo di tolleranza di un giorno per tutti i disservizi delle transazioni, in un nuovo titolo da regolare alla data di emissione dello stesso.