Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di Direttiva in materia di informativa di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive – Acronimo CSRD).
La proposta mira a colmare le carenze delle norme esistenti in materia di disclosure dell’informativa non finanziaria, la cui qualità era insufficiente per consentirne la corretta valutazione da parte degli investitori.
Tali carenze, evidenziano i colegislatori, ostacolano la transizione verso un’economia sostenibile.
Quali sono le nuove regole previste dalla CSRD?
La direttiva sull’informativa di sostenibilità delle imprese modifica la Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria, introducendo requisiti di rendicontazione più dettagliati e garantendo che le imprese siano tenute a fornire un’adeguata rendicontazione sulla sostenibilità della propria attività, come ad esempio il rispetto dei diritti ambientali, dei diritti sociali, dei diritti umani e dei fattori di governance (ESG).
La CSRD introduce inoltre una certificazione per la rendicontazione di sostenibilità e migliora l’accesso alle informazioni, richiedendo la loro pubblicazione in una sezione dedicata dei rapporti di gestione.
Ambito applicativo della CSRD
La proposta di Direttiva si applica a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati. Queste società sono anche responsabili della valutazione delle informazioni a livello delle loro filiali.
Le regole si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
Per le PMI sarà possibile un opt-out durante un periodo transitorio, il che significa che saranno esentate dall’applicazione della direttiva fino al 2028.
Per quanto riguarda le imprese non europee, l’obbligo di fornire un rapporto sulla sostenibilità si applica a tutte le aziende che generano un fatturato netto di 150 milioni di euro nell’UE e che hanno almeno una filiale o una succursale nell’UE. Queste aziende dovranno fornire un rapporto sui loro impatti ESG, ovvero sugli impatti ambientali, sociali e di governance.
L’informativa di sostenibilità deve essere certificata da un revisore o certificatore indipendente accreditato secondo gli standard di certificazione adottati dall’UE. Anche la rendicontazione delle aziende non europee deve essere certificata da un revisore europeo o da uno stabilito in un Paese terzo.
Entrata in vigore della CSRD
L’applicazione della direttiva avverrà in tre fasi:
- 1° gennaio 2024 per le società già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria
- 1° gennaio 2025 per le grandi società che non sono attualmente soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria
- 1° gennaio 2026 per le PMI quotate, gli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione “captive”.