Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2022 il testo della nuova Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).
La CSRD modifica il Regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE.
Salvo quanto diversamente previsto nel testo, la CSRD si applica agli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2024 o successivi.
Tra le novità più importanti, la CSRD estende gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni, nonché a tutte le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, comprese quindi le PMI, e ad eccezione delle sole microimprese.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, la CSRD prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità siano proporzionati e non comportino per le imprese interessate oneri amministrativi inutili.
In particolare, quindi, i principi di rendicontazione di sostenibilità devono tener conto delle esigenze degli utenti, non gravando di oneri sproporzionati in termini di sforzo e costi le imprese tenute alle comunicazioni sulla sostenibilità e le altre imprese indirettamente interessate nell’ambito della catena del valore delle prime.
Rispetto alle informazioni sul clima, è opportuno tenere in considerazione sia i rischi fisici che di transizione delle imprese e la loro resilienza, nonché i loro piani di adattamento ai diversi scenari climatici e i loro piani di adattamento all’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione entro il 2050.
La CSRD precisa altresì l’importanza che i principi di rendicontazione di sostenibilità considerino adeguatamente gli aspetti energetici, in particolare in relazione alle questioni ambientali, comprese quelle relative al clima.
I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi le condizioni di lavoro, il coinvolgimento delle parti sociali, la contrattazione collettiva, l’uguaglianza, la non discriminazione, la diversità, l’inclusione e i diritti umani.