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CSRD: le modifiche Consob al Regolamenti Emittenti

16 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Consob ha posto in consultazione le modifiche al Regolamento Emittenti (n. 11971/1999), in attuazione delle deleghe regolamentari contenute nel D. Lgs. 125/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2024, di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).

Dalla CSRD al Decreto attuativo, per la rendicontazione societaria di sostenibilità:

La CSRD ha innovato numerosi aspetti della previgente disciplina in materia di rendicontazione non finanziaria, ovvero, in particolare:

  • estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina che, oltre ad ampliare il novero delle imprese europee incluse in detto ambito sulla base di due distinti criteri relativi, rispettivamente, al superamento dei requisiti dimensionali della grande impresa previsti dalla direttiva Accounting e alla negoziazione di valori mobiliari su mercati regolamentati dell’UE (fatta eccezione per le c.d. microimprese), aggiunge anche imprese extraeuropee sulla base della rilevanza della loro operatività negli Stati membri un rafforzamento degli obblighi di rendicontazione, attraverso la previsione di doveri informativi caratterizzati da un maggior grado di granularità e una più chiara affermazione del principio di doppia materialità
  • includendo obbligatoriamente la rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione, superando l’opzione di una collocazione separata prevista nel precedente regime, e la digitalizzazione della stessa nella prospettiva di una maggiore comparabilità
  • prevedendo standard europei di rendicontazione (“ESRS”) obbligatori per le imprese in scope, adottati con atto delegato dalla Commissione europea, con l’obiettivo di superare alcune delle principali criticità del previgente regime, ossia l’assenza di standardizzazione e di comparabilità delle dichiarazioni non finanziarie
  • prevedendo a livello europeo l’obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità all’assurance di un soggetto terzo rispetto alla compagine aziendale, al fine di attestare la conformità della rendicontazione alla normativa di riferimento e agli standard di rendicontazione europei, secondo un incarico di limited assurance e, in prospettiva, di reasonable assurance
  • estendendo a tale attività di assurance, ove svolta dai revisori, numerosi requisiti previsti per la revisione legale dei conti dalla Direttiva 2006/43/CE (Direttiva Audit)
  • estendendo l’applicazione della disciplina anche alle PMI quotate, sulla base del principio di proporzionalità
  • lasciando discrezionalità agli Stati membri nella definizione del sistema di enforcement, nonché alcune opzioni in materia di assurance

Il D. Lgs. 125/2024, che recepisce la CSRD in attuazione della Legge delega, in particolare, a sua volta:

  • detta la disciplina sostanziale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di assurance, prevedendo l’obbligo per le grandi imprese e le PMI quotate di redigere e pubblicare annualmente la rendicontazione (individuale o consolidata) di sostenibilità, definendone i contenuti e stabilendo l’utilizzo obbligatorio degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione UE, le modalità di pubblicazione e i casi di esonero, nonché l’obbligo di sottoporre tale rendicontazione ad assurance da parte di un revisore legale, anche diverso da quello incaricato della revisione legale dei conti, abilitato ai sensi del D. Lgs. 39/2010
  • apporta alcune necessarie modifiche di coordinamento al TUF, tra cui in particolare:
    • all’art. 154-ter, al fine di prevedere che gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, come definiti all’art. 1, comma, lett. w-quater), del TUF, redigano la relazione sulla gestione contenuta nella relazione finanziaria annuale includendo in una specifica sezione della stessa la rendicontazione di sostenibilità
    • all’art. 154-bis, aggiungendo tra i doveri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari anche quello di attestare che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione europei (ESRS): tale attestazione potrà essere resa, anziché dal dirigente preposto ai documenti contabili societari, anche da un dirigente diverso appositamente nominato dalla società
  • estende i poteri e le funzioni di vigilanza della CONSOB soltanto alle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate dagli emittenti valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati e aventi l’Italia quale Stato membro d’origine, ossia agli emittenti già soggetti alla vigilanza dell’Autorità con riguardo alla rendicontazione finanziaria: all’art. 154-ter del TUF è stato aggiunto anche un nuovo comma 7-bis, per estendere ai casi di inosservanza delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità il potere della Consob di chiedere all’emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato
  • apporta significative modifiche al D. Lgs. 39/2010:
    • introducendo la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di assurance della rendicontazione di sostenibilità, e disciplinandone i relativi requisiti professionali, le modalità di conferimento dell’incarico di assurance distinte per gli enti di interesse pubblico (“EIP”) e per i soggetti non EIP e le modalità di svolgimento dell’incarico attraverso i principi di assurance, di etica e di indipendenza applicabili nonché i contenuti della relazione di attestazione
    • attribuendo al MEF e alla CONSOB le funzioni e i poteri di vigilanza e sanzionatori con riferimento all’attività di attestazione: tale scelta innova il quadro normativo preesistente, atteso che il D. lgs. n. 254/2016 aveva attribuito alla CONSOB la vigilanza sulle dichiarazioni non finanziarie pubblicate da tutti i soggetti obbligati ai sensi del medesimo decreto
    • ribadendo il ruolo e le responsabilità degli organi sociali rispetto al corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo    disciplinando all’art. 18 il regime transitorio per la fase di prima applicazione della nuova normativa.
  • con riguardo alla vigilanza di competenza della CONSOB, prevedendo un temporaneo regime sanzionatorio previsto dal Decreto nell’ottica di prevedere una graduale applicazione del sistema di enforcement nei confronti dei soggetti obbligati: per i primi due anni di applicazione della nuova disciplina viene prevista una riduzione dell’importo massimo delle sanzioni amministrative applicabili dall’Istituto per i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione in capo agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine (ex art. 193, commi 1, 1.2 e 3, TUF) e di violazione della disciplina in materia di assurance della rendicontazione di sostenibilità (ex art. 26-quater del D. Lgs. 39/2010).

Le modifiche proposte da Consob al Regolamento Emittenti, in attuazione della CSRD:

Il decreto attuativo della CSRD, come sopra precisato, estende i poteri e le funzioni di vigilanza della CONSOB agli emittenti già soggetti alla vigilanza dell’Autorità con riguardo alla rendicontazione finanziaria; le modifiche proposte da Consob, pertanto, prevedono:

  • l’introduzione del nuovo art. 89-quinquies, il quale prevede che il controllo si svolga su base campionaria, stabilendo che il numero di soggetti da includere nel campione di vigilanza non sia, comunque, inferiore al 10% dei soggetti che astrattamente rientrerebbero nel perimetro di vigilanza della CONSOB ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 1-quater, del TUF (ossia, degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine), nella prospettiva di contemperare le esigenze di controllo del corretto adempimento del obblighi normativi di rendicontazione di sostenibilità con la necessità di evitare un’eccessiva pressione sul mercato, soprattutto nella prima fase di applicazione della disciplina.

Con particolare riguardo ai criteri di selezione del campione, nella disposizione posta in consultazione si prevede che almeno il 50% dei soggetti da includere nel campione di vigilanza dovrà essere selezionato mediante l’applicazione di parametri di rischio, determinati annualmente con apposita delibera dell’Istituto sulla base di alcuni criteri di massima definiti già a livello regolamentare nella norma proposta in questa sede; inoltre, una quota del campione sarà essere determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale, nonché della necessità di assicurare un’adeguata rotazione dei soggetti sottoposti a controllo.

Il comma 3 del nuovo art. 89-quinquies definisce alcuni elementi di base a partire dai quali potranno essere determinati annualmente indicatori del rischio di sostenibilità, per la selezione del campione di vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità, tra cui le questioni di sostenibilità come specificate nel D. Lgs. n. 125/2024 attuativo della CSRD, ossia i fattori ambientali, sociali, e di governance, compresi il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, relativi alle società interessate.

Inoltre, il comma 3 citato individua, tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione annuale degli indicatori del rischio di sostenibilità, anche quei fattori che possono essere utili per la valutazione del potenziale impatto che la non conformità della rendicontazione di sostenibilità dell’emittente potrebbe produrre sul mercato.

Consob ritiene opportuno eliminare la pubblicazione annuale da parte dell’Istituto dell’elenco dei soggetti che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità, adempimento previsto con riferimento alle DNF dall’art. 3, comma 3, del regolamento CONSOB: tale scelta trova giustificazione in considerazione del fatto che, da un lato, il novero delle rendicontazioni di sostenibilità soggette alla vigilanza della Consob, non necessita di forme ulteriori di pubblicità al mercato, essendo già noto; dall’altro, con riferimento alle rendicontazioni di sostenibilità non incluse nel perimetro di vigilanza della Consob, quest’ultima non disporrà più di informazioni in merito alla loro redazione e pubblicazione, essendo venuto meno l’obbligo di trasmissione delle stesse all’Istituto.

  • l’integrazione dell’art. 81-ter, comma 1, del RE – che già disciplina l’attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato prevista dall’articolo 154-bis, comma 5, del TUF – al fine di chiarire che l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, che sarà aggiunto all’Allegato 3C-ter del Regolamento Emittenti, ed anch’esso posto in consultazione.
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